Art. 55.
(Reiscrizione dei radiati).

      1. Il perito agrario radiato dall'albo professionale o dall'elenco speciale può

 

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esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37.